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Il processo di revisione delle Linee Guida Orizzontali si dipinge di verde: maglie definitorie più ampie per i “benefici” derivanti dagli “accordi ambientali”, in vista. Accenni alla proposta dell’ACM Olandese.

Intro. L’adozione del Green Deal europeo ha indotto la Commissione europea ad intraprendere un iter di rimodulazione della normativa antitrust in vigore, volto a far convergere quest’ultima con gli ambiziosi obiettivi di eco-sostenibilità che l’Unione Europea si è prefissata di raggiungere entro il 2050. Attualmente, tale iniziativa di revisione – ancora in fieri – sta interessando le Linee Guida inerenti alla fattispecie cardine degli accordi orizzontali di cooperazione. Come emerge da due studi pubblicati di recente dalla Commissione, risulterebbe opportuno introdurre, nelle menzionate fonti di soft law, un’apposita sezione dedicata alle intese tra imprese perseguenti scopi di tipo ambientale, in grado di fornire precisi indirizzi circa la qualificazione e le corrette modalità di quantificazione dei benefici generati da suddetti peculiari accordi. Sul punto, ci si interroga se un intervento in materia sia davvero urgente, che tipo di forma potrebbe assumere una tal revisione e quale sia il modello a cui la Commissione potrebbe ispirarsi.

Commission Staff Working Document & Evaluation Support Study. In data 6 maggio 2021, la Commissione europea ha reso note, in due interessanti studi1, le informazioni raccolte durante talune consultazioni, indette nella cornice di un ampio processo di revisione delle Linee Guida sulla Cooperazione Orizzontale (valide sino al 31 dicembre 2022), avviatosi nel luglio 2019 e tuttora in fase di definizione. Suddette pubblicazioni risultano oltremodo preziose poiché ci permettono di cogliere le principali istanze di riforma delle Linee Guida promosse da parte degli operatori economici e delle autorità nazionali della concorrenza dinanzi alla Commissione, per colmare le lacune che le affliggono in tema di “accordi eco-sostenibili”. Considerata l’unanime convergenza di vedute dei soggetti interpellati, è verosimile attendersi che tali indicazioni saranno presto accolte e poste alla base del ripensamento che la Commissione si sta, al riguardo, apprestando ad ultimare. 

A tal punto, sorge spontaneo domandarsi se un processo di revisione che incida su di una fonte di diritto UE non legalmente vincolante quale quella in analisi, sia meritevole di una tale centralità e, in caso di risposta positiva, quali ne siano le ragioni di fondo.

Sulla rilevanza di un “tocco green alle Linee Guida Orizzontali. Un intervento volto a rendere le Linee Guida Orizzontali al passo con gli obiettivi del Green Deal sarebbe – si evidenzia nei citati studi – quanto mai auspicabile. Al riguardo, non si può trascurare infatti come la consultazione di suddette Linee Guida sia ampiamente invalsa tra le autorità della concorrenza nazionali al fine di orientarsi in merito alla liceità di un dato accordo e alle corrette modalità di interpretazione dei criteri di esenzione dal divieto di intese restrittive della concorrenza. Al contempo, le medesime Horizontal Guidelines costituiscono, per le imprese, il pilastro fondante del cd. self-assessment, ovverosia della fase di autovalutazione preventiva circa la perseguibilità di determinati accordi con talune imprese concorrenti. Un loro aggiornamento in chiave green contribuirebbe pertanto, ad uniformare – come a gran voce richiesto – il metodo di verifica delle Autorità antitrust anche nei riguardi delle ancor timide iniziative di cooperazione tra realtà imprenditoriali, in tema di sostenibilità ambientale. Inoltre, ciò consentirebbe di infondere nelle stesse imprese, le quali non dispongono di una copiosa prassi applicativa sul tema con cui confrontarsi, una maggiore certezza quanto al confine che separa le iniziative ambientali lecite da quelle illecite, ai sensi del diritto antitrust. Tutto ciò risulta tanto più rilevante in un ambito – quale quello della sostenibilità – in cui il configurarsi di cooperazioni su ampia scala tra imprese, anche tra di loro concorrenti, è spesso indispensabile per l’efficace conseguimento di determinati obiettivi di eco-sostenibilità. Ma in che direzione è opportuno intervenire?

Area privilegiata d’intervento: estensione della nozione di “congrua ripartizione dei benefici”. Alla luce delle summenzionate riflessioni, le parti coinvolte nelle consultazioni concordano nel ritenere prioritaria la messa a punto di un capitolo dedicato agli “accordi ambientali” in cui prevedere una declinazione più ampia e meglio definita dal criterio di esenzione dal divieto, concernente l’equa redistribuzione dei benefici dell’accordo tra i consumatori (ex art. 101.3 TFUE). Al riguardo, viene sottolineato infatti come le forme di cooperazione green – differentemente da quanto possa di norma avvenire con altri tipi di accordi – dispieghino spesso un impatto positivo sul lungo periodo, difficilmente misurabile in termini prettamente monetari od economici (si pensi ad es. alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti) e, per di più, in grado di trascendere lo specifico mercato di riferimento di un dato prodotto. Questi ultimi aspetti meriterebbero, come evidenziato nei documenti in oggetto, di essere presi in debita considerazione da parte delle autorità competenti ed inclusi nel delicato giudizio di bilanciamento tra gli effetti positivi e quelli restrittivi della concorrenza, di un accordo che specificamente persegua gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Ma come riuscire nell’ardua impresa?

Il Modello Olandese. Alla Commissione spetta il difficile compito di rispondere adeguatamente alla sopra esposta questione. A tal riguardo, l’Autorità europea potrà senz’altro trarre alcuni spunti dalla proposta – a più riprese citata nelle due pubblicazioni della Commissione – dell’Autorità Olandese di Linee Guida Orizzontali sugli accordi ambientali2, le quali costituiscono al momento un unicum nel panorama europeo. Seppur ancora perfezionabili, queste ultime presentano infatti taluni aspetti interessanti. In specifico: (i) prescrivono di considerare gli effetti sul lungo periodo nei riguardi dei consumatori attuali e futuri; (ii) prevedono che la piena compensazione del danno subito dai consumatori non sia dovuta qualora la conclusione di un dato accordo concorra in modo efficace alla realizzazione di obiettivi di natura pubblica, cui il governo nazionale si sia vincolato (v. Green Deal); (iii) apprestano un sistema di bilanciamento di tipo qualitativo dei pro e contro di un dato accordo, nel caso in cui le parti dispongano di una quota di mercato inferiore ad una data percentuale (30%) e gli effetti anticoncorrenziali siano, ad una prima stima, del tutto irrilevanti.

Prossime tappe. Le istanze ed i possibili spunti appena illustrati costituiranno presumibilmente la bussola che guiderà la Commissione europea nelle prossime fasi del procedimento di revisione delle suddette Linee Guida sugli accordi di cooperazione orizzontale. A tal riguardo, c’è fervida impazienza per il documento di prossima pubblicazione, nominatamente l’impact assessment, all’interno del quale verranno più concretamente illustrate le varie opzioni di modifica delle Guidelines al vaglio della Commissione, chiarendoci meglio anche il ventaglio di interventi che l’Autorità intenda adottare quanto agli accordi di tipo ambientale. In specifico, è previsto che la Commissione pubblicherà ad inizio anno prossimo una prima versione delle modifiche proposte, le quali resteranno aperte ai commenti delle parti interessate, con l’obiettivo di terminare il processo di riforma entro la fine del 2022.

1 I. Commission Staff Working Document Evaluation of the Horizontal Block Exemption Regulations, SWD/2021/0103 final, 6 Maggio 2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0103&from=EN;

II. Evaluation support study on the EU competition rules applicable to horizontal cooperation agreements in the HBERs and the Guidelines, 6 Maggio 2021: https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-05/kd0221603enn_HBERs_evaluation_study.pdf.

2 Draft guidelines ‘Sustainability Agreements’, Dutch Authority for Consumers and Markets, 9 luglio 2020: https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2020-07/sustainability-agreements%5B1%5D.pdf.

Francesca Maria Moretti

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